I documenti da portare in auto quando si circola su strade pubbliche sono:
patente di guida,
libretto di circolazione,
certificato di assicurazione.
Questi documenti sono indispensabili se non si vuole incorrere nel rischio di sanzioni pecuniarie e amministrative.
A imporlo è l’articolo 180 del Codice della Strada (CdS), secondo cui il mancato rispetto dell’obbligo fa rischiare una multa compresa tra i 41 e i 168 euro.
Inoltre l’automobilista che, fermato dalle Forze dell’Ordine, verrà sorpreso senza uno o tutti questi documenti, dovrà obbligatoriamente presentarli entro un certo termine presso l'ufficio indicato dell'agente accertatore, pena ulteriori provvedimenti sanzionatori.
“Chiunque senza giustificato motivo”, riporta il comma 7 dello stesso articolo, “non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682”.
Per il solo certificato di assicurazione, una circolare del Ministero dell'Interno viene in soccorso a chi non ha con sé il documento cartaceo durante il controllo delle Forze di Polizia, e consente - grazie all’informatizzazione del settore RC Auto - che il certificato possa essere esibito agli agenti in formato digitale sullo smartphone o tramite stampa dello stesso formato online.
Si può circolare quando si smarrisce il libretto di circolazione?
Il libretto (o carta) di circolazione è un documento che attesta l’idoneità del veicolo (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) a viaggiare sulle strade pubbliche. Il libretto viene rilasciato al momento della nuova immatricolazione dalla Motorizzazione Civile e riporta sia le generalità del proprietario che le caratteristiche del mezzo (come ad esempio la marca, il modello, le dimensioni, la massa, la classe di emissione inquinante, i consumi dichiarati e gli pneumatici omologati).
La perdita o il furto di questo documento fondamentale rende necessaria la denuncia presso un qualsiasi organo di Polizia, che rilascerà un permesso provvisorio di circolazione, sostitutivo della carta di circolazione originale fino alla consegna di quella nuova: dopo la denuncia, il funzionario di Polizia comunicherà all’interessato se sarà possibile ricevere il duplicato dall’UCO (Ufficio Centrale Operativo) di Roma direttamente presso il proprio domicilio, una prassi che prevede il pagamento di 9 euro, più spese di spedizione da corrispondere al postino.
Qualora la duplicazione del libretto di circolazione non fosse possibile, basterà rivolgersi alla Motorizzazione Civile. L’iter in questo caso prevede la compilazione del modulo TT2119, insieme alla ricevuta del versamento di 10,20 euro (effettuato a priori sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri), alla carta d’identità e al permesso provvisorio per poter circolare rilasciato a seguito della denuncia. La presentazione di questi documenti farà sì che il funzionario della Motorizzazione consegni il duplicato della carta di circolazione.
Furto o smarrimento della patente
Per la patente il procedimento in caso di furto o smarrimento è simile, e sarà l’organo a cui si denuncia a rilasciare un permesso provvisorio di circolazione. Per effettuare la denuncia occorrerà portare con sé due fototessere recenti, la carta d’identità e il codice fiscale, mentre il funzionario di Polizia comunicherà subito se il duplicato del documento potrà essere spedito a casa dall’UCO di Roma.
In caso contrario, si potrà ottenere il duplicato della patente rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile compilando sempre il modulo TT2112, a cui si dovrà allegare la copia della carta d’identità, due versamenti postali (uno da 10,20 euro sul conto 9001 e l’altro da 32 euro sul conto 4028), due fototessere, la denuncia di smarrimento e il permesso provvisorio di guida.
Circolare senza patente o con documento scaduto: a cosa si va incontro in caso di controllo
Mettersi al volante senza la licenza di guida perché revocata (oppure sospesa o mai conseguita) fa rischiare una multa che varia dai 2.257 ai 9.032 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Il pagamento potrà essere scontato del 30% entro cinque giorni dall’evento, salvo casi particolari.
La multa è altrettanto pesante per chi guida un mezzo sprovvisto di una valida copertura assicurativa, che sarà soggetto a una sanzione che varia da un minimo di 841 a un massimo di 3.287 euro (oltre al sequestro del veicolo). L’importo della sanzione può essere ridotto di un quarto se il premio sarà regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, oppure quando l'interessato provvede alla demolizione del veicolo entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.
Quasi 3 milioni le auto senza assicurazione
L'evasione assicurativa è un fenomeno ancora molto diffuso, anche se per le auto il trend risulta in netto calo negli ultimi quattro anni. Gli ultimi dati dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative) parlano di circa 2,8 milioni di vetture (il 6,3% di quelle circolanti), contro i 3,4 milioni del 2015, una diminuzione che la stessa Associazione ha attribuito all’introduzione del nuovo tagliando elettronico. Questo è stato un incentivo per automobilisti e motociclisti ad assicurarsi, visto che adesso le Forze di Polizia possono verificare velocemente la regolarità dell’RC Auto grazie all’accesso all’archivio informatico sulle coperture.
RC Auto: ancora niente di fatto per i controlli da dispositivi fissi
Un aiuto prezioso per contrastare l’evasione assicurativa può arrivare dalle apparecchiature che effettuano l’accertamento da remoto, come autovelox, tutor e telecamere ZTL (Zona a Traffico Limitato). La normativa che definisce le caratteristiche di questi sistemi di rilevazione non è ancora in vigore e questo fa sì che le verifiche possano essere effettuate solo con i dispositivi in dotazione alle pattuglie, in cui la presenza costante degli agenti permette di notificare istantaneamente l’infrazione.
È sempre bene tenere nel veicolo il modulo CAI
Oltre ai tre documenti obbligatori, è consigliabile per il guidatore avere con sé il modulo blu di constatazione amichevole (CAI), fornito dalla propria compagnia assicurativa e valido a tutti gli effetti come denuncia di un eventuale sinistro.
Nel modulo vanno riportate diverse informazioni, tra cui il luogo e la data in cui è accaduto il sinistro, i dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle polizze, i dati relativi al veicolo e alle rispettive compagnie assicuratrici, la dinamica del sinistro (avvalendosi anche dello spazio riservato a un disegno con indicate sia graficamente che in forma scritta le parti del veicolo danneggiate), e l’indicazione di eventuali testimoni. Il documento è composto da 4 fogli in carta carbone che andranno divisi fra i due conducenti del veicolo: ognuno di essi dovrà poi recapitarlo alla propria agenzia assicurativa.
Fonte:https://assicurazioni.segugio.it/guida-assicurazioni-e-strumenti/domande-frequenti/quali-sono-i-documenti-obbligatori-da-tenere-in-auto.html
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